Il costituzionalismo, come filosofia di libertà, eleva il concetto di “limite” (del potere) a condizione necessaria per il riconoscimento e per la tutela della sfera “bidimensionale” e “bipolare” della libertà. Un processo di riconoscimento e di tutela che avvolge, oltre alla dimensione sostanziale in cui si manifesta lo stesso concetto di libertà, anche il nesso procedurale – libertà “da” e libertà “di” – sul quale, oltre tutto, il pensiero liberale promuove un’organizzazione dello Stato fondato sul primato della Costituzione quale strumento di riconoscimento delle libertà fondamentali e dei diritti […]. In tal senso, dunque, il concetto di libertà si esprime non solo nella sua dimensione “negativa”, diretta, cioè, a impedire tutto ciò che possa limitare od ostacolare il libero esercizio del diritto, ma anche in quella “positiva”, intesa a riconoscere e a tutelare una sfera di autonomia governata dal principio di uguaglianza giuridica degli individui. […] L’emblema della libertà secondo il quale “Gli uomini nascono e restano liberi e uguali in diritti” è il file rouge del ragionamento che tocca dimensioni filosofico-giuridiche tese a non considerare concluso il processo di transizione solo perché giunto all’adozione di una Costituzione improntata ai principi del costituzionalismo liberal. […] Il lavoro offre una duplice visione del processo di compiuta transizione democratica; sotto il punto di vista “formale” si considererà compiuta la transizione democratica di quei Paesi dell’Europa centro-orientale che hanno adottato una “nuova” Costituzione; sotto il punto di vista “sostanziale” si farà riferimento alla reale messa in pratica dei principi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento.