La vigilanza “collaborativa”, introdotta dall’art. 211 del Codice dei Contratti pubblici, rientra nell’ambito della previsione dell’art. 1, comma 1, lettera t) della legge delega n. 11 del 2016, il quale attribuisce determinati “poteri” ad ANAC. Occorre comprendere come possa essere assimilato tale potere rispetto a quello di regolazione di altre autorità amministrative indipendenti, come l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, anche nell’ambito dei Contratti pubblici, assume possibili poteri di azione.
Il presente lavoro cerca di stigmatizzare gli aspetti connessi alla collaborazione tra ANAC e le S.A., attribuendo risalto a quella vigilanza collaborativa espressa, in materia di Contratti pubblici, sia dalla stessa ANAC che da AGCM. Se in prima istanza, le attività svolte dalle Autorità possono essere considerate interferenti e alternative (anche in tema di legittimazione ad agire), esaminando bene il percorso e gli obiettivi propri del bene pubblico da tutelare, si svela un principio comune, che è quello di favorire comportamenti omogenei da parte degli Operatori economici e delle Stazioni appaltanti, tali da incrementare la certezza del diritto.