La disciplina del nuovo contratto di «appalto» di servizi di logistica, introdotta dall’art. 1677‑bis c.c., e, in particolare, l’applicabilità delle «norme relative al contratto di trasporto» alle «attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro» impongono di riflettere sulla collocazione sistematica della prestazione (continuativa o periodica) di servizi e sul definitivo superamento della dottrina del tipo prevalente nella qualificazione causale del rapporto. La stessa fattispecie, del resto, richiede una spiegazione che la collochi su autonomi e distinti piani di rilevanza. Nel più ampio processo di revisione non soltanto del perimetro del contratto di appalto, ma anche della spedizione e dello stesso trasporto, l’interprete è dunque chiamato a un rinnovato sforzo critico che tenga conto, in chiave sistematica, degli interrogativi che notoriamente caratterizzano la riflessione «per tipi» e lo studio del filtro della compatibilità, oltre che della funzione «normativa» che, declinata nella direzione indicata da una parte della letteratura, sembrerebbe marcare il primo dei «livelli» del «contratto di logistica».